Contratto di apprendistato
Il contratto di apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro a “causa mista” ovvero prevede l’alternanza lavoro-formazione: la prestazione del lavoratore viene infatti scambiata non solo con la retribuzione ma anche con la formazione professionale finalizzata all’acquisizione della qualifica per la quale è stato assunto. Possono essere assunti con contratto di apprendistato giovani tra i 15 e i 24 anni (salvo le eccezioni che seguono), che abbiano assolto l’obbligo scolastico; il contratto può essere attivato da aziende operanti in tutti i settori di attività, permettendo loro di ottenere agevolazioni contributive. Si tratta di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato regolato, dunque, salvo le norme specifiche, dalla relativa normativa generale.Individuato della legge Treu (L. 196/97) come strumento per favorire l’occupazione giovanile l’apprendistato è, inoltre, anche una delle modalità per assolvere l’obbligo formativo (art. 68, legge 144/99), ora innalzato sino a 18 anni. Il giovane può, infatti, completare la sua formazione sul posto di lavoro come apprendista in alternativa al sistema scolastico e alla formazione professionale.
Destinatari e requisiti
Possono essere assunti come apprendisti giovani, tra i 15 e i 24 anni che abbiano assolto l’obbligo scolastico novennale, indipendentemente dal titolo di studio. Il requisito dell’età deve sussistere al momento dell’assunzione.
Il limite massimo si alza fino a 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2081/93
Nel settore artigiano l’età massima può essere elevata fino a 29 anni, sulla base del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), per particolari qualifiche di alto contenuto professionale.
Se l’apprendista è portatore di handicap i limiti massimi sopra definiti sono elevati di due anni.
Gli apprendisti portatori di handicap sono calcolati nelle quote di assunzioni obbligatorie (vedi scheda “lavoro per disabili).
Campo di applicazione
Il contratto può essere attivato da imprese appartenenti a tutti i settori di attività (compreso quello agricolo).
Durata e tipologie di apprendistato
Tutor aziendale
Il tutor aziendale è la figura – interna all’impresa – cui spetta il compito di affiancare l’apprendista durante il periodo di apprendistato e di trasmettere le competenze necessarie all’esercizio delle attività lavorative, favorendo l’integrazione tra le iniziative formative esterne all’azienda e la formazione sul luogo di lavoro.
I compiti del tutor sono:
trasmissione delle competenze lavorative;
· collaborazione con la struttura di formazione esterna;
· valutazione dell’attività dell’apprendista.
Le funzioni del tutor possono essere svolte:
· dal titolare stesso o da un socio (imprese con meno di 15 dipendenti);
· dal titolare, socio o familiare coadiuvante (imprese artigiane);
· da un lavoratore specializzato o qualificato, designato dall’impresa, che svolge attività lavorative coerenti con quelle dell’apprendista, con almeno 3 anni di esperienza e inquadrato ad un livello pari o superiore a quello che conseguirà l’apprendista (nelle altre imprese).
Il tutor potrà affiancare sino a 5 apprendisti.
Formazione
Il regolamento attuativo della L. 144/99 (collegato lavoro alla finanziaria 1999), art. 68, ha confermato l’apprendistato come una delle modalità per assolvere l’obbligo formativo, che riguarda tutti i giovani sino a 18 anni
L’obbligo formativo può infatti essere assolto anche con percorsi integrati lavoro/formazione: dopo aver assolto l’obbligo scolastico (attualmente 9 anni) il giovane può scegliere di continuare gli studi, di frequentare corsi di formazione professionale oppure di lavorare e formarsi attraverso l’apprendistato.
Nel contratto di apprendistato la formazione consiste in un addestramento pratico e in un insegnamento complementare teorico svolto in orario di lavoro in strutture esterne all’azienda.
L’addestramento pratico, interno all’azienda, è finalizzato a far apprendere al giovane le necessarie competenze professionali richieste dal lavoro al quale deve essere avviato.
L’insegnamento complementare teorico è volto a far acquisire contenuti a carattere professionale e trasversale.
Per i giovani con più di 18 anni le iniziative di formazione complementare devono contemplare un impegno di almeno 120 ore annue.
Per i giovani con meno di 18 anni le ore di formazione teorica supplementare sono 240.