ARTE
MODELLISTA C.A.D.
MODELLISTA
MODELLISTA UOMO
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CONFEZIONISTA
CONFEZIONISTA UOMO
CONFEZIONISTA DONNA
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STILISTA DI MODA
DECOUPAGE
GRAFICA PUBBLICITARIA
 
SICUREZZA
R.S.P.P. (D. LGS. 81/08)
R.L.S. (D. LGS. 81/08)
ADDETTO PRIMO SOCCORSO
ADDETTO ANTINCENDIO
PONTEGGI (PIMUS)
CARRELLISTA
COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE DEI LAVORI
PERSONALE OPERATIVO ADDETTO ALLE ATTIVITA' DI RIMOZIONE, SMALTIMENTO E BONIFICA AMIANTO
LINGUE
CORSO DI SPAGNOLO
 
SERVIZI
R.A.C. AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
R.E.C. REGISTRO ESERCENTI IL COMMERCIO
ALIMETARISTI (EX LIBRETTO SANITARIO)
CORSI PER APPRENDISTI
SOCIALE
CORSO O.S.A.
BLS - D (BASIC LIFE SUPPORT DEFIBRILLATION)
INFORMATICA
ECDL - PATENTE EUROPEA
OPERATORE AL COMPUTER L.R. 845 del 78 art. 14
 
 
 
  CORSI PER APPRENDISTI  
 

Contribuzione
Per gli apprendisti è dovuta una contribuzione ridotta rispetto a quella per gli altri lavoratori. Le agevolazioni contributive non si applicano nel caso di mancata partecipazione dell’apprendista alle iniziative di formazione esterne all’azienda.

Orario e modalità di lavoro
L’orario di lavoro viene fissato dai contratti collettivi; in ogni caso non può essere superiore alla 8 ore giornaliere e 40 settimanali.
Le ore destinate all’addestramento pratico ed all’insegnamento complementare si considerano, a tutti gli effetti, ore lavorative computabili nell’orario di lavoro.
E’ vietato impiegare apprendisti nel lavoro notturno dalle ore 22.00 alle ore 6.00.
Il periodo di ferie per gli apprendisti non deve essere inferiore a 30 giorni per chi ha meno di 16 anni ed a 20 giorni per coloro superano i 16 anni.
Il contratto di apprendistato può essere a tempo pieno o part-time, valutando, però, che la durata delle prestazioni lavorative sia tale da permettere la realizzazione della qualifica professionale oggetto del contratto.

Retribuzione
L’ammontare esatto della retribuzione e la sua progressione nel corso del rapporto sono definiti dai rispettivi contratti di categoria; è inferiore alla retribuzione dell’operaio qualificato di riferimento ed aumenta nel corso dello svolgimento del contratto fino a raggiungere il 95% dello stipendio pieno. Anche in tema di rapporto di lavoro disciplinato con il contratto di apprendistato, la Corte di Cassazione ha sancito la validità del precetto costituzionale dell’art. 36 Cost. di una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato e, in ogni caso, sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
 
Trasformazione del rapporto
Il contratto di apprendistato si esaurisce nel momento in cui termina il periodo previsto dai CCNL, oppure nel momento in cui il giovane consegue la qualifica professionale prevista.
Il datore di lavoro non può concludere il contratto di lavoro, se non per giusta causa, prima del termine prestabilito.
L’apprendista può interrompere il rapporto lavorativo, prima della scadenza, presentando le proprie dimissioni volontarie. Unico vincolo è la comunicazione di preavviso.
 
Al termine del periodo previsto, il rapporto può trasformarsi in un’assunzione a tempo indeterminato o concludersi in via definita, previa formale disdetta all’apprendista.
 
Durata
La durata minima del contratto può ulteriormente essere ridotta di 6 mesi qualora l’apprendista abbia terminato il 2° anno di frequenza a corsi o scuole professionali parificate attinenti alla specifica attività e sia in possesso dell’attestato di frequenza.
I periodi di apprendistato svolti presso più datori di lavoro, purché  non separati da interruzioni superiori all’anno e purché  si riferiscano alle stesse attività, si (ac)cumulano per il raggiungimento della durata massima prevista.
I periodi di sospensione per malattia, infortunio, chiamata alle armi, gravidanza e puerperio non vengono conteggiati ai fini della durata dell’apprendistato.
 
Condizioni per il contratto e procedura
Le condizioni necessarie per tale contratto sono due:
l’autorizzazione preventiva della Direzione provinciale del Lavoro territorialmente competente all’azienda che assume (la domanda deve contenere le condizioni della prestazione richiesta dagli apprendisti, il genere di addestramento previsto e la qualifica da conseguire al termine del rapporto).
Il numero di apprendisti nell’industria e nell’agricoltura non può superare il numero dei lavoratori specializzati e qualificati dipendenti dalla stessa azienda.
Nel caso in cui non vi siano dipendenti specializzati o qualificati si possono tenere al massimo 3 apprendisti.
Nelle imprese artigiane il numero di apprendisti varia a seconda delle dimensioni e della tipologia di attività.
 
Procedura:
il datore di lavoro che assume con contratto di apprendistato deve comunicare i dati dei nuovi apprendisti, quelli identificati dell’azienda e quelli del tutor aziendale all’amministrazione competente entro 30 giorni dall’assunzione
l’amministrazione competente – sulla base delle indicazioni pervenute – deve fare una proposta formale all’azienda per far partecipare i nuovi apprendisti alle attività formative esterne.

Tutor aziendale
Sono previste agevolazioni contributive legate alla figura del tutor, concesse sulla base di una sperimentazione condotta tra Ministero del Lavoro, regioni e parti sociali.
 
Alle regioni e alle parti sociali spetta inoltre l’organizzazione di iniziative formative specifiche per i tutor, relativamente alla normativa, all’accoglienza e all’inserimento dell’apprendista, alla gestione delle relazioni con i soggetti esterni all’azienda, alla pianificazione dei percorsi di apprendimento e socializzazione lavorativa e infine alla valutazione dell’attività.
 
Nel primo anno il tutor è tenuto a partecipare a un’iniziativa formativa della durata di almeno 8 ore.
Il nominativo del tutor deve essere comunicato all’Ente competente.
 
Contenuti della formazione esterna
L’attività formativa esterna all’azienda è strutturata in moduli relativi a due diverse tipologie di contenuti tra loro connessi e complementari e finalizzati alla comprensione dei processi lavorativi: una a carattere trasversale, l’altra a carattere professionalizzante di tipo tecnico-scientifico ed operativo.
 
Area trasversale: riguardante le competenze relazionali, le conoscenze organizzative gestionali ed economiche, il rapporto di lavoro, l’organizzazione del lavoro, nozioni sulla sicurezza e la salute dei lavoratori.

Area professionale – tecnica – scientifica e operativa: differenziata in funzione delle singole figure professionali, in questo ambito sono sviluppate anche le tematiche della sicurezza sul lavoro e dei mezzi di protezione individuali propri della singola figura professionale.
 
Per gli apprendisti minori di 18 anni vi è l’obbligo di frequentare 120 ore aggiuntive con contenuti di base: la finalità di questi moduli formativi consiste nell’ “elevare il livello culturale e professionale dei giovani apprendisti al fine di favorire il loro pieno e proficuo inserimento sociale;
fornire gli eventuali passaggi nel sistema di istruzione e formazione, ed in particolare nel sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) attraverso il conseguimento degli standard minimi previsti per l'accesso a tale sistema” (D.M. 18/05/01).

 
Il suddetto D.M. individua in tre aree le attività formative:
 
· area linguistica (lingua italiana e lingua straniera);
· area matematica;
· area informatica
 
Oltre alle aree sopraindicate devono essere destinate almeno 8 ore annue per ognuna delle seguenti aree di contenuto:
· orientamento professionale;
· elementi di cittadinanza attiva.
 
In base a quanto citato dall’art. 16, comma 2 della legge 196/97, per i soggetti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale, idonei rispetto all'attività da svolgere, si prevede una riduzione del periodo di formazione esterna.
 
L’obbligo formativo si considera assolto se l’apprendista ha frequentato almeno l’80% del monte ore previsto.
 
La formazione esterna all’azienda, purché debitamente certificata, ha valore di credito formativo nell’ambito del sistema formativo integrato ed è evidenziata nel curriculum del lavoratore anche nel caso in cui vi sia interruzione del rapporto di apprendistato prima della scadenza prevista.
 
Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro attesta le competenze professionali acquisite dal lavoratore, dandone comunicazione alla struttura territoriale pubblica competente in materia di servizi all’impiego e rilasciandone copia al lavoratore.
 
La programmazione dell’offerta formativa per gli apprendisti è di competenza regionale.
 
Datore di lavoro: vantaggi e doveri
Le imprese che assumono apprendisti hanno la possibilità di usufruire di vantaggi economici e normativi:
 
· esenzione contributiva, quasi totale, per tutta la durata del contratto di apprendistato, prorogabile, per ulteriori 12 mesi, nel caso di trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro;
· esclusione degli apprendisti in forza dal computo dei limiti numerici previsti dalle leggi e dai contratti di lavoro per l’applicazione di particolari normative ed istituti (tra cui il collocamento disabili);
· corresponsione di una retribuzione ridotta in rapporto ai lavoratori ordinari, fermo restando l’obbligo a rispettare i minimi retributivi stabiliti dai CCNL.
 
N.B.: le agevolazioni contributive sopradescritte non trovano applicazione nel caso di mancata partecipazione dell’apprendista alla formazione esterna.
 
A fronte di tali benefici i datori di lavoro devono rispettare i seguenti obblighi (art. 11, legge 25/55):
 
· osservare le norme dei contratti collettivi di lavoro e retribuire l’apprendista in base ai contratti stessi, a prescindere dall’iscrizione o meno alle associazioni di categoria che hanno sottoscritto l’accordo;
· non sottoporre l’apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche, a mansioni non attinenti al mestiere per il quale è stato assunto, a lavorazioni retribuite a cottimo o correlate alla produttività;
· accordare all’apprendista, senza operare alcune trattenuta sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei  corsi di insegnamento complementare e di vigilare perché l’apprendista stesso adempia l’obbligo di tale frequenza.


 
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